L’AVVOCATURA NON PUO’ AVERE CONFINI

L’avvocatura non raggiunge più le vette del cinema americano degli anni quaranta, la sua eloquenza non genera più il dubbio dove parrebbe chiaro il bene ed il male arroccando quasi a mossa di scacchi la sua autorevolezza e quindi a viva voce i suoi vertici gridano che non è più bastevole la maieutica quale attrezzo essenziale di ogni avvocato nel contribuire assieme al giudice all’esercizio della giustizia, nella sua rara occasione che è il processo.

No, non è bastevole per loro e quindi invocano il riconoscimento costituzionale della professione in modo formale quasi ad implorare uno status. Essi in una gattopardesca visione del futuro hanno sussurrato a tema del XXXIV Congresso dell’avvocatura, sempre più ancorandolo ai riti bizantini, una formale istituzionalizzazione non comprendendo che l’avvocato è necessitato ad occuparsi della società quale cardine di miglioramento e per fare ciò deve dare vita in ogni aula di tribunale ed in ogni agorà del mondo alla meravigliosa liberta anche filantropica del difendere. Alcuni affermano che è necessario trovare maggiore spazio nella nostra Carta Costituzionale adducendo che scarni sono i riferimenti atti alla indicazione del ruolo primario dell’avvocatura. Dico a questi di stare attenti a limitare con previsioni di rango costituzionale, oggi tra l’altro nella gerarchia delle fonti non più con ruolo apicale, una professione necessariamente fondata nel dogma della libertà e quindi senza confini nazionali. Oggi si impone all’avvocatura di sapersi confrontare nell’affermazione dei diritti umani fondamentali contrastando la logica del mercato e del profitto e quindi il limite geografico nazionale della difesa dei diritti deve cedere il passo a quello sovranazionale.

Del resto l’avvocatura non è certo nuova a questa prospettiva se si pensa al contributo che ha dato alla creazione della giurisprudenza convenzionale ed all’accrescimento del contenuto dei diritti previsti dalla Convenzione ad opera delle decisioni della Corte europea dei diritti dell’uomo.
La previsione costituzionale dell’inviolabilità del diritto di difesa, in uno con quella del diritto di accesso alla giustizia e alla rimozione di ostacoli per i non abbienti, danno già evidente il significato costituzionale e istituzionale dell’avvocatura nel nostro paese rendendola un pilastro insostituibile nella funzione giurisdizionale. Se si vuole esplicitare, ulteriormente, quel significato, attraverso una previsione formale nella costituzione lo si faccia badando bene però a stare attenti a che una previsione non sia da bavaglio alla necessaria indipendenza dell’avvocatura sempre più necessitata ad una dimensione destituita da limiti. Essa dovrà sempre di più, nel tempo, abiurare le bandiere allontanandosi dalle moltitudini che cavalcano i momenti bui dell’umanità. Il ruolo dell’avvocatura è stare accanto ad ogni uomo in ogni angolo del mondo. E in ciò mi piace ricordare Norberto Bobbio: ”apprezzo e rispetto colui che agisce bene senza chiedere alcuna garanzia che il mondo migliori e senza attendere non dico premi ma neppure conferme. Solo il buon pessimista si trova in condizione di agire con la mente sgombra, con la volontà ferma, con sentimento di umiltà e piena devozione al proprio compito».

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