Il segno mediante il quale un’impresa si distingue nel mercato economico dalle altre, è denominato “marchio”; esso, altro non è, che la rappresentazione percettibile sensorialmente che distingue i prodotti ed/od i servizi dell’impresa cui si riferisce.
Il marchio può sostanziarsi in un disegno, una cifra, una o delle lettere, in particolari colori od accostamenti tra essi, in un “packaging” (ovvero la forma dei prodotti o degli involucri), sino, addirittura, al suono (ad esempio una melodia, uno strillo, una risata, etc), e così via… dunque, di qualunque rappresentazione “caratterizzante” un’impresa ed il suo prodotto e/o servizio, tale che ne permetta l’immediato riconoscimento nel mare magnum di imprese all’interno del mercato che equilibri domanda ed offerta.
Tratto peculiare –e lapalissianamente, causale essenziale- del marchio, è il garantire al suo titolare il diritto all’utilizzo esclusivo dello stesso in uno spazio territoriale più o meno limitato: talvolta il nazionale, talvolta il più ampio internazionale, a seconda delle proprie ritenute esigenze.
Il marchio può essere di tipo individuale o, anche, di tipo collettivo (per esempio allorquando si sottolinei una caratteristica del prodotto come il materiale o la sua qualità); possiamo ancora avere un marchio di fabbrica, di commercio o di servizio.
Vari sono i tipi di marchio, ciò in riconoscimento della sua natura di segno distintivo che non possa essere a priori esattamente descritto ex lege, trattandosi, sostanzialmente sempre, di un’opera frutto dell’ingegno artistico/creativo.
Affinché possa godere di tutela giuridica, esso peculiare baluardo dell’impresa, il marchio, che si intenda registrare, deve possedere determinati requisiti quali l’originalità (ovvero il carattere unico, distintivo, non identico o simile nel suono, nel colore, nella forma, ad altri), e l’essere, altresì, realizzato in modo da consentire l’individuazione dei prodotti da questo contrassegnati, tra tutti gli altri dello stesso genere, presenti anch’essi sul mercato sia nazionale sia internazionale.
Il marchio, inoltre, deve essere “veritiero”, cioè non deve ingannare il pubblico sulla provenienza geografica, sulla natura, sulla qualità –dei prodotti e/o servizi-; deve essere “nuovo”, cioè non già registrato e, quindi, già presente negli elenchi nazionali od internazionali (così, tra l’altro, da evitare l’incorrere in una richiesta di risarcimento danni dai proprietari di marchi anteriormente registrati a quello, che siano uguali o, comunque, simili).
È di estrema importanza, pertanto, sorvegliare sempre le raccolte dati (database) dei marchi, per assicurarsi che nessun altro ne abbia registrato e/o ne stia usando uno identico o simile che possa facilmente essere confuso dall’utente finale ovvero il pubblico, con il proprio.
Chiaramente, tale segno distintivo, denominato “marchio”, non deve contenere segni contra legem, all’ordine pubblico ed al buon costume, nonché, altri segni lesivi di diritti altrui (quali per esempio i protetti dalle convenzioni internazionali).
Alla luce di quanto detto sin’ora, appare chiara la rilevanza del marchio per l’impresa, che di esso si avvale per poter essere riconosciuta, distinta, nell’ amplissimo mercato, sia nel momento dell’offerta che della domanda.
Qualora il marchio risulti già esistente o simile ad un altro, a fortiori se noto, la commissione che si occupa di giudicarne l’idoneità in sede di istanza di registrazione, lo rifiuterà; allo stesso modo, l’idoneità sarà negata qualora si volesse utilizzare un marchio già esistente o simile a questo, seppure per un altro tipo/classe di prodotto e/o servizio (ad esempio un marchio del settore tessile che venga proposto per il settore alimentare): ciò, chiaramente, da un lato a tutela della sua unicità per il titolare, dall’altro per non trarre in inganno il pubblico (questo potrebbe, infatti, erroneamente esser portato a pensare si tratti dello stesso soggetto).
In tal fatta, risulta di estrema importanza la ricerca di anteriorità del marchio, non solo sul piano nazionale, bensì anche su quello sovranazionale; è di palmare evidenza, come, altresì, si debba sempre indagare anche sulle somiglianze con gli altri marchi da tutti i punti di vista: grafico, fonetico, etc.
La ricerca di anteriorità del marchio va effettuata prima del deposito dell’istanza di registrazione per evitare duplicazioni o contestazioni, e, dopo che se ne abbia già la titolarità, costantemente, per scongiurarne l’usurpazione.
La ricerca può essere effettuata autonomamente mediante le banche dati facilmente, da chiunque, accessibili, quali le nazionali (ad es.: data base UIBM), le comunitarie (ad es.: e– search plus) e le internazionali (ad es.: Romarin, Wipo Global brand DB, TM views).
Giova, comunque, portare alla conoscenza del lettore, che la documentazione originale riguardante i marchi è conservata presso il Ministero dello Sviluppo Economico, ed esattamente, all’ufficio italiano brevetti e marchi, assolutamente a disposizione della di qualsivoglia consultazione.
Urge, infine, portare all’attenzione, che la ricerca di anteriorità non è obbligatoria per legge e non conferisce garanzie assolute; pur tuttavia, limita sensibilmente il rischio di subire azioni legali aventi carattere e civile e penale.