Come si evince dall’art. 1, co. 1 bis della l. 241/90 le pubbliche amministrazioni sono dotate di capacità negoziale e possono avvalersi di moduli privatistici per la realizzazione dei propri fini istituzionali.
Proprio la cura dell’interesse pubblico cui è deputata la P.A. comporta la peculiarità della sottoposizione della sua attività negoziale a norme di diritto pubblico, quantomeno relativamente all’iter di formazione della sua volontà contrattuale. Questa fase, infatti, che inizia con la determina a contrarre e si conclude con l’aggiudicazione, ha natura pubblicistica; la stipula del contratto segna invece l’inizio della seconda fase cosiddetta negoziale, caratterizzata dalla posizione paritetica della PA rispetto al contraente privato e alla sottoposizione alle norme di diritto comune.